Art. 1.

      1. L'articolo 330 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 330. - (Decadenza dalla potestà sui figli). - Il giudice può pronunziare la decadenza della potestà quando risulta provato che il genitore ha ripetutamente trascurato o abusato dei relativi poteri con pregiudizio gravissimo del figlio».